Polizia stradale
È uno dei compiti primari della Polizia Locale e consiste nella prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, nonché in tutte le attività legate all’infortunistica stradale.
CONTENZIOSI
Tutti coloro che intendono contestare verbali redatti dalla Polizia Locale in materia di circolazione stradale, devono presentare ricorso in via amministrativa (al Prefetto di Milano) o in via giurisdizionale (al Giudice di Pace di Rho)
Ricorso al Prefetto – Modalità di presentazione
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
Può essere consegnato al Comando di Polizia Locale (Piazza della Libertà n°1) oppure direttamente al Prefetto (Corso Monforte n° 31 – 20131 Milano), a mano o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorrente può anche richiedere di essere sentito personalmente da Prefetto. Tale richiesta deve essere effettuata contestualmente al ricorso.
Ricorso al Giudice di Pace – Modalità di presentazione
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
Deve essere depositato in quattro copie presso la cancelleria del Giudice di Pace (Via Asilo n°1 – 20017 Rho), a mano o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La presentazione del ricorso, pena l’inammissibilità, comporta il versamento di un contributo unificato che varia a seconda dell’importo della controversia (specifiche nel modulo di presentazione del ricorso) che deve essere versato presso le ricevitorie. Il ricorso deve essere presentato applicando una marca da bollo da €. 8,00.
ATTENZIONE
Coloro che non sono residenti a Rho, non riceveranno alcun avviso di convocazione per l’udienza in quanto, per prassi, il domicilio è eletto presso la cancelleria del Giudice di Pace. Pertanto, visto che l’assenza del ricorrente all’udienza comporta il respingimento automatico del ricorso, occorrerà informarsi presso la cancelleria almeno dieci giorni dopo il deposito dello stesso, per conoscere la data dell’udienza. Tali informazioni non vengono rilasciate per telefono.
A seguito della recente modifica al Codice della Strada, il ricorrente deve specificare la richiesta motivata di sospensione del pagamento; entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, il Giudice convoca un udienza nella quale deciderà in merito: se la richiesta non viene accettata il verbale deve essere pagato e, in caso di vittoria del ricorrente, la somma verrà rimborsata a cura del Comune di Pregnana Milanese.
VIOLAZIONI ACCERTATE CON APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Se si riceve a casa un verbale di violazione alle norme del Codice della Strada accertato tramite apparecchiature elettroniche (eccesso di velocità o passaggio con il semaforo rosso), significa che la prova fotografica della violazione è depositata presso il Comando di Polizia Locale.
Tale fotografia può essere visionata dal proprietario del veicolo o dal trasgressore negli orari di apertura dello sportello e può esserne richiesta copia tramite apposito modulo al costo di €. 5,00.
Occorre inoltre compilare il (modulo NON TROVATO. PAGINA). allegato al verbale al fine di comunicare i dati del conducente del veicolo al quale dovranno essere decurtati i punti, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale.
ATTENZIONE
La suddetta comunicazione è obbligatoria anche se il trasgressore è il proprietario del veicolo, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa minima di €. 250,00.
PAGAMENTO DEI VERBALI
Può essere effettuato con le seguenti modalità:
¨ Presso il Comando negli orari di apertura dello sportello, muniti di copia del verbale, in contanti o con il bancomat;
¨ Presso l’ufficio postale tramite bollettino di conto corrente allegato al verbale o al preavviso (c/c n° 48190201 intestato a Comune di Pregnana Milanese – Tesoreria Comunale).
Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni se si tratta di preavvisi (i “biglietti” che si trovano sul parabrezza), entro 60 giorni se si tratta di verbali.
Trascorsi 10 giorni dall’accertamento del preavviso, occorrerà attendere la notifica a casa del verbale gravata delle spese di accertamento e notifica pari a €. 13,00. Da quel momento si hanno 60 giorni di tempo per procedere al pagamento.
RATEAZIONE DEI VERBALI
Con la recente modifica al Codice della Strada, è stato introdotto l’art. 202 bis che permette ai trasgressori di richiedere il pagamento rateale anche quando il verbale non è ancora diventato titolo esecutivo (entro 60 giorni dalla notifica dell’atto).
La richiesta di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
Chi può presentare la domanda:
¨ L’intestatario del verbale quando la sanzione è superiore a €. 200,00;
¨ Il reddito del richiedente (o quello della sua famiglia) non deve essere superiore complessivamente a €. 10.628,16 (elevabile di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi);
In quante rate la sanzione può essere suddivisa e di quali importi:
La rata minima è sempre di €. 100,00 ed il numero delle rate varia a seconda dell’importo della sanzione come segue:
¨ Se l’importo della sanzione è fino a €. 2.000,00, massimo 12 rate;
¨ Se l’importo della sanzione è superiore a €. 2.000,00 e fino a €. 5.000,00, massimo 24 rate;
¨ Se l’importo della sanzione è superiore a €. 5.000,00, massimo 60 rate.
Cosa comporta la richiesta di rateazione:
¨ Rinuncia alla presentazione del ricorso avverso il verbale per cui si chiede la rateazione;
¨ Pagamento degli interessi legali pari all’1%;
Dopo quanto tempo viene evasa la richiesta:
¨ Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il Comune si deve pronunciare; se non lo fa, la domanda è automaticamente respinta, ed il trasgressore ha tempo 30 giorni (dalla scadenza dei precedenti 90) per procedere al pagamento della somma.
Occorre presentare:
¨ Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
¨ Autocertificazione dello stato di famiglia.
ATTENZIONE
Il mancato pagamento di una sola delle rate, fa perdere il diritto alla rateazione.
PATENTE A PUNTI
A partire dal 1° luglio 2003, è entrata in vigore la “Patente a punti” normata dall’art. 126 bis del Codice della Strada.
Quanti punti si hanno?
Il punteggio iniziale ammonta a 20.
I punti vengono decurtati qualora si commetta una violazione che comporti tale sanzione. Ogni volta che si perdono i punti, il trasgressore riceve una comunicazione con lettera semplice da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, con la quale viene evidenziato il numero del verbale e l’organo che ha accertato la violazione.
Come si recuperano i punti?
Esistono due modalità:
- Avere una “buona condotta” per il biennio successivo all’ultima violazione commessa che ha comportato la decurtazione di punti. Trascorso tale periodo al titolare vengono riassegnati tutti i 20 punti indipendentemente dal punteggio che ha perso.
- Frequentare i corsi di recupero presso le autoscuole o presso istituzioni autorizzate. Tali corsi, però, possono essere frequentati solo quando il punteggio rimanente è dai 14 punti in giù. Il corso da diritto alla riassegnazione di 6 punti.
Si hanno dei bonus?
Ogni due anni se non è stata commessa alcuna violazione, si ha diritto ad un bonus di 2 punti fino ad un massimo di 10.
Coloro che hanno avuto una decurtazione, per accedere al bonus, dovranno attendere di aver riacquistato i 20 punti e da quel momento dovranno trascorrere due anni prima di aver diritto all’accredito dei due punti.
I neopatentati hanno delle penalizzazioni?
Coloro che sono titolari di patente da meno di tre anni sono soggetti alla decurtazione del doppio dei punti previsti dalla violazione commessa.
Quanti punti si possono perdere in una sola volta?
Il cumulo del punteggio che può essere applicato è di 15 punti, salvo che le violazioni comportino la sospensione della patente o che si tratti di reati. A quel punto vengono sommati aritmeticamente i punti per ogni violazione commessa.
Cosa succede se si perdono tutti i punti?
La patente viene revocata, pertanto il titolare dovrà rifare la patente da capo, ovvero esame teorico e pratico.
Come si fa a sapere quanti punti si hanno sulla patente?
Occorre chiamare il n° 848 782782 e digitare il numero della patente e la data di nascita del titolare.
È uno dei compiti primari della Polizia Locale e consiste nella prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, nonché in tutte le attività legate all’infortunistica stradale.
CONTENZIOSI
Tutti coloro che intendono contestare verbali redatti dalla Polizia Locale in materia di circolazione stradale, devono presentare ricorso in via amministrativa (al Prefetto di Milano) o in via giurisdizionale (al Giudice di Pace di Rho)
Ricorso al Prefetto – Modalità di presentazione
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
Può essere consegnato al Comando di Polizia Locale (Piazza della Libertà n°1) oppure direttamente al Prefetto (Corso Monforte n° 31 – 20131 Milano), a mano o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorrente può anche richiedere di essere sentito personalmente da Prefetto. Tale richiesta deve essere effettuata contestualmente al ricorso.
Ricorso al Giudice di Pace – Modalità di presentazione
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
Deve essere depositato in quattro copie presso la cancelleria del Giudice di Pace (Via Asilo n°1 – 20017 Rho), a mano o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La presentazione del ricorso, pena l’inammissibilità, comporta il versamento di un contributo unificato che varia a seconda dell’importo della controversia (specifiche nel modulo di presentazione del ricorso) che deve essere versato presso le ricevitorie. Il ricorso deve essere presentato applicando una marca da bollo da €. 8,00.
ATTENZIONE
Coloro che non sono residenti a Rho, non riceveranno alcun avviso di convocazione per l’udienza in quanto, per prassi, il domicilio è eletto presso la cancelleria del Giudice di Pace. Pertanto, visto che l’assenza del ricorrente all’udienza comporta il respingimento automatico del ricorso, occorrerà informarsi presso la cancelleria almeno dieci giorni dopo il deposito dello stesso, per conoscere la data dell’udienza. Tali informazioni non vengono rilasciate per telefono.
A seguito della recente modifica al Codice della Strada, il ricorrente deve specificare la richiesta motivata di sospensione del pagamento; entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, il Giudice convoca un udienza nella quale deciderà in merito: se la richiesta non viene accettata il verbale deve essere pagato e, in caso di vittoria del ricorrente, la somma verrà rimborsata a cura del Comune di Pregnana Milanese.
VIOLAZIONI ACCERTATE CON APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Se si riceve a casa un verbale di violazione alle norme del Codice della Strada accertato tramite apparecchiature elettroniche (eccesso di velocità o passaggio con il semaforo rosso), significa che la prova fotografica della violazione è depositata presso il Comando di Polizia Locale.
Tale fotografia può essere visionata dal proprietario del veicolo o dal trasgressore negli orari di apertura dello sportello e può esserne richiesta copia tramite apposito modulo al costo di €. 5,00.
Occorre inoltre compilare il (modulo NON TROVATO. PAGINA) allegato al verbale al fine di comunicare i dati del conducente del veicolo al quale dovranno essere decurtati i punti, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale.
ATTENZIONE
La suddetta comunicazione è obbligatoria anche se il trasgressore è il proprietario del veicolo, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa minima di €. 263,00.
PAGAMENTO DEI VERBALI
Può essere effettuato con le seguenti modalità:
¨ Presso il Comando negli orari di apertura dello sportello, muniti di copia del verbale, in contanti o con il bancomat;
¨ Presso l’ufficio postale tramite bollettino di conto corrente allegato al verbale o al preavviso (c/c n° 48190201 intestato a Comune di Pregnana Milanese – Tesoreria Comunale).
Il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni se si tratta di preavvisi (i “biglietti” che si trovano sul parabrezza), entro 60 giorni se si tratta di verbali.
Trascorsi 10 giorni dall’accertamento del preavviso, occorrerà attendere la notifica a casa del verbale gravata delle spese di accertamento e notifica pari a €. 13,00. Da quel momento si hanno 60 giorni di tempo per procedere al pagamento.
RATEAZIONE DEI VERBALI
Con la recente modifica al Codice della Strada, è stato introdotto l’art. 202 bis che permette ai trasgressori di richiedere il pagamento rateale anche quando il verbale non è ancora diventato titolo esecutivo (entro 60 giorni dalla notifica dell’atto).
La richiesta di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
Chi può presentare la domanda:
¨ L’intestatario del verbale quando la sanzione è superiore a €. 200,00;
¨ Il reddito del richiedente (o quello della sua famiglia) non deve essere superiore complessivamente a €. 10.628,16 (elevabile di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi);
In quante rate la sanzione può essere suddivisa e di quali importi:
La rata minima è sempre di €. 100,00 ed il numero delle rate varia a seconda dell’importo della sanzione come segue:
¨ Se l’importo della sanzione è fino a €. 2.000,00, massimo 12 rate;
¨ Se l’importo della sanzione è superiore a €. 2.000,00 e fino a €. 5.000,00, massimo 24 rate;
¨ Se l’importo della sanzione è superiore a €. 5.000,00, massimo 60 rate.
Cosa comporta la richiesta di rateazione:
¨ Rinuncia alla presentazione del ricorso avverso il verbale per cui si chiede la rateazione;
¨ Pagamento degli interessi legali pari all’1%;
Dopo quanto tempo viene evasa la richiesta:
¨ Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il Comune si deve pronunciare; se non lo fa, la domanda è automaticamente respinta, ed il trasgressore ha tempo 30 giorni (dalla scadenza dei precedenti 90) per procedere al pagamento della somma.
Occorre presentare:
¨ Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
¨ Autocertificazione dello stato di famiglia.
ATTENZIONE
Il mancato pagamento di una sola delle rate, fa perdere il diritto alla rateazione.
PATENTE A PUNTI
A partire dal 1° luglio 2003, è entrata in vigore la “Patente a punti” normata dall’art. 126 bis del Codice della Strada.
Quanti punti si hanno?
Il punteggio iniziale ammonta a 20.
I punti vengono decurtati qualora si commetta una violazione che comporti tale sanzione. Ogni volta che si perdono i punti, il trasgressore riceve una comunicazione con lettera semplice da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, con la quale viene evidenziato il numero del verbale e l’organo che ha accertato la violazione.
Come si recuperano i punti?
Esistono due modalità:
- Avere una “buona condotta” per il biennio successivo all’ultima violazione commessa che ha comportato la decurtazione di punti. Trascorso tale periodo al titolare vengono riassegnati tutti i 20 punti indipendentemente dal punteggio che ha perso.
- Frequentare i corsi di recupero presso le autoscuole o presso istituzioni autorizzate. Tali corsi, però, possono essere frequentati solo quando il punteggio rimanente è dai 14 punti in giù. Il corso da diritto alla riassegnazione di 6 punti.
Si hanno dei bonus?
Ogni due anni se non è stata commessa alcuna violazione, si ha diritto ad un bonus di 2 punti fino ad un massimo di 10.
Coloro che hanno avuto una decurtazione, per accedere al bonus, dovranno attendere di aver riacquistato i 20 punti e da quel momento dovranno trascorrere due anni prima di aver diritto all’accredito dei due punti.
I neopatentati hanno delle penalizzazioni?
Coloro che sono titolari di patente da meno di tre anni sono soggetti alla decurtazione del doppio dei punti previsti dalla violazione commessa.
Quanti punti si possono perdere in una sola volta?
Il cumulo del punteggio che può essere applicato è di 15 punti, salvo che le violazioni comportino la sospensione della patente o che si tratti di reati. A quel punto vengono sommati aritmeticamente i punti per ogni violazione commessa.
Cosa succede se si perdono tutti i punti?
La patente viene revocata, pertanto il titolare dovrà rifare la patente da capo, ovvero esame teorico e pratico.
Come si fa a sapere quanti punti si hanno sulla patente?
Occorre chiamare il n° 848 782782 e digitare il numero della patente e la data di nascita del titolare
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